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lunedì 18 agosto 2014

Gli alimenti.



Sempre nell'ottica di raccogliere nozioni utili nell'ambito della separazione coniugale, in questo post allego una spiegazione molto esaustiva sul tema degli alimenti da corrispondere al coniuge.
Questo è un argomento molto delicato in quanto, nella mia professione di Investigatore Privato a Roma, noto pressochè quotidianamente che molte separazioni finiscono da consensuali in giudiziali, proprio per il mancato accordo tra le parti nell'entità degli alimenti da corrispondere/ricevere.
Ovviamente ho notato che anche questo è usato come arma "punitiva" dal coniuge tradito e/o abbandonato.. Massimiliano Altobelli - Detective Privato a Roma .



Gli alimenti.





Gli alimenti consistono in una prestazione a carattere patrimoniale (versamento di una somma di denaro) effettuata da un soggetto obbligato (in primo luogo il coniuge), sulla scorta del principio di reciproca assistenza e solidarietà all'interno del gruppo familiare, nei confronti di un beneficiario che versa in stato di bisogno. L'obbligo non sorge se non vi è una persona che si trova in stato di bisogno ed è impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento non potendo (per i più svariati motivi) lavorare.

>Che cosa sono
>Presupposti per ottenere gli alimenti
>Caratteristiche degli alimenti
>Differenza tra assegno di mantenimento e alimenti
>Ordine degli obbligati
>Calcolo dell’assegno alimentare
>Revisione dell’obbligazione alimentare

 Che cosa sonoTorna su
 Gli alimenti sono una forma di assistenza economica che, in caso di separazione o divorzio, il coniuge economicamente più agiato versa nei confronti del coniuge più svantaggiato per il soddisfacimento dei bisogni base.
 Presupposti per ottenere gli alimentiTorna su
 Presupposto del diritto agli alimenti è l’impossibilità da parte di uno dei coniugi di provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento economico perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli.
Il coniuge agiato ha il dovere di assicurare a quello più svantaggiato una cifra sufficiente da utilizzare per i bisogni primari.
I criteri su cui si fonda la legittima richiesta per chiedere gli alimenti sono:
  1. lo stato di bisogno oggettivo in cui si trova il coniuge (per esempio non può far fronte alle spese minime della vita quotidiana come il vitto e l’alloggio);
  2. l’impossibilità lavorativa, cioè quando l’alimentando non è nelle condizioni di poter lavorare non perché non voglia ma perché, per esempio, non lo ha mai fatto, non ha più l’età per farlo, ha problemi di salute o a trovare il giusto impiego in base alle proprie attitudini. Al pari di quanto accade per l’assegno di mantenimento la capacità lavorativa viene valutata caso per caso anche per l’assegno alimentare.
  3. l’altro coniuge è in grado di pagare gli alimenti.

Caratteristiche degli alimentiTorna su
 L’obbligo di prestare gli alimenti, per le finalità e per i presupposti a cui è condizionato, ha carattere strettamente personale: cessa con la morte di uno dei due soggetti (intrasmissibile a causa di morte); il beneficiario non può cedere ad altri il proprio credito (incedibile) né questo può formare oggetto di pignoramento (ossia non può essere “vincolato” per soddisfare altre pretese creditorie).
Inoltre, nella disciplina degli alimenti, vige il divieto della compensazione.
Se l’avente diritto agli alimenti fosse debitore verso l’obbligato, quest’ultimo non potrebbe rifiutare di prestare gli alimenti in forza del suo credito: chi si trova in stato di bisogno deve essere soccorso e soddisfatto in quanto l’obbligo alimentare ha natura principale rispetto a qualsiasi altro obbligo di pagamento.
L’obbligo alimentare, infine, opera per il futuro: gli alimenti sono dovuti  dal giorno della domanda formulata al giudice per il loro ottenimento o da quando il soggetto obbligato è stato intimato ad adempiere.
 Differenza tra assegno di mantenimento e alimenti  Torna su      
 Il diritto al mantenimento è relativo alla prestazione a favore del coniuge economicamente debole di tutto quello che risulta indispensabile alla conservazione del tenore di vita assunto in costanza  di matrimonio.
Esso spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione.
Fondamento del diritto agli alimenti è, viceversa, lo stato di bisogno in cui versa il coniuge che risulta privo di mezzi e impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte,  tramite lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le differenze salienti tra assegno di mantenimento e alimenti possono essere così sintetizzate:
  1. l’assegno di mantenimento viene elargito solo nel caso in cui non ci sia addebito di separazione, mentre quello alimentare anche in caso di addebito;
  2. l’assegno di mantenimento viene versato indipendentemente dallo stato di bisogno del beneficiario, quello alimentare si fonda proprio sul presupposto dello stato di bisogno del coniuge che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  3. a differenza dell’assegno di mantenimento che è sempre rinunciabile (i coniugi possono decidere di non versarlo o di versarlo in un’unica soluzione), quello alimentare è espressamente irrinunciabile;
  4. l’assegno di mantenimento può essere richiesto anche nel caso in cui l’avente diritto lavori ma guadagni poco, quello alimentare solo se il destinatario non lavora e non sia nelle condizioni di poterlo fare.

Ordine degli obbligatiTorna su
 Vi è un ordine tra gli obbligati agli alimenti: la legge stabilisce infatti una graduatoria tenendo conto dell’intensità del vincolo parentale; l’alimentando, nel richiedere la prestazione, deve seguire tale gerarchia.
I soggetti obbligati sono:
  1. il coniuge, sulla scorta del principio di assistenza morale e materiale della famiglia fondata sul matrimonio, il cui obbligo permane anche nell’ipotesi in cui coniugi si separino;
  2. i figli  (nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, anche adottati);
  3. i genitori, gli ascendenti prossimi (per esempio i nonni) e gli adottanti;
  4. gli affini e, in particolare, il genero e la nuora con precedenze sul suocero e la suocera;
  5. i fratelli.
Nell’ipotesi in cui vi siano più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto a corrispondere in maniera concorrente gli alimenti proporzionalmente alle condizioni economiche: i giudice può disporre temporaneamente l’obbligazione a carico di uno solo degli obbligati.
 Calcolo dell’assegno alimentareTorna su
 L’entità della’assegno alimentare viene stabilita tenendo conto, da un lato, del bisogno di chi richiede gli alimenti, dall’altro, delle condizioni economiche di chi li deve somministrare.
L’assegno in questione deve essere idoneo a coprire vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, nonché tutti quei beni idonei a garantire una vita dignitosa all’alimentando.
L’obbligo che sorge ha come limite quello di non dover superare le esigenze di vita dell’alimentando: questo criterio non è assoluto ma relativo, avuto riguardo alla sua posizione sociale.
L’adempimento dell’obbligo alimentare può consistere, alternativamente e a scelta del creditore, nella corresponsione di un emolumento periodico o nell’accoglimento dell’alimentando in casa (da precisare che non è un’alternativa tassativa in quanto il beneficiario degli alimenti può rifiutare di essere ospitato in casa dell’obbligato).
Il giudice, inoltre, può fissare, in attesa di stabilire il modo e la misura degli alimenti, il versamento di un assegno provvisorio.
 Revisione dell’obbligazione alimentareTorna su
Il versamento degli alimenti deve adeguarsi al bisogno del coniuge in difficoltà e alle condizioni economiche del coniuge obbligato e, per questo motivo, non ha una durata prestabilita ed una misura determinata: esso può cessare se viene meno lo stato di bisogno o, se mutano le condizioni economiche, può essere ridotto o aumentato.
Anche la condotta del coniuge può influire sulla modificazione dell’importo degli alimenti: se , infatti, il coniuge che ne beneficia assume nel tempo una condotta riprovevole o disordinata, l’altro può chiedere la riduzione della cifra che può, in ogni momento essere modificata.
Su istanza della parte interessata, infatti, il giudice può disporre la modifica o la revoca dei provvedimenti relativi all’assegno in questione come pure può, in caso di inadempienza di uno dei coniugi, disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato, oppure ordinare ad un terzo (datore di lavoro, enti pensionistici …) che una parte delle somme di denaro che, periodicamente, corrispondono all’obbligato, siano versate direttamente all’avente diritto per la soddisfazione del credito.

fonte: dirittierisposte.it

domenica 17 agosto 2014

La separazione consensuale


La separazione consensuale è la separazione che la maggior parte delle persone sarebbero intenzionate a fare, ma il problema, dalla mia esperienza, è che ci vorrebbe buon senso da entrambe le parti. Questo è molto molto difficile.
La separazione, a mio avviso, andrebbe trattata come una "trattativa" dove si dovrebbe cercare di uscire ottenendo e concedendo qualcosa. A parole è fattibile, ma dal vero diventa più complesso. Infatti subbentrano nel discorso e quindi nella "trattativa" i rancori e gli eventuali torti che si ritiene di aver subito.
Allora la separazione divenda un modo per "vendicarsi" per "far valere le proprie ragioni" nei confronti del coniuge, spesso sottovalutando gli interessi dei figli e i propri interessi pratici.
Ma questo è.
A volte dico ai Clienti: Bisogna interpretare la separazione come un "grave incidente stradale" dove ci si salva, ma "si contano i danni"..

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma



La separazione consensuale




La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti sul patrimonio, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale) ed acquista efficacia con un provvedimento emesso dal Tribunale, l'omologa (in pratica il Tribunale si limita a validare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente).

>Che cosa è
>L’omologazione
>Competenza
>Il procedimento di omologazione
>Revisione delle condizioni
>Validità degli accordi non contenuti nel decreto di omologa
>Riconciliazione
>Provvedimenti relativi ai figli

 Che cosa èTorna su
 La separazione consensuale è un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d'accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti quando cessa la convivenza: quindi, sono d'accordo su come regolare l'affidamento dei figli, la loro dimora abituale ed il diritto di visita del genitore col quale non coabitano; l'assegnazione della casa coniugale; il contributo al mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole; le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali.
E’ la forma di separazione legale sicuramente preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra i coniugi (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.
 L’omologazioneTorna su
 La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione da parte del Tribunale che è un atto di controllo relativo alla legittimità della separazione, vale a dire sull’esistenza e la validità del consenso prestato dai coniugi e la compatibilità delle condizioni con la legge e con i principi di ordine pubblico.
Nonostante le parti, infatti, possano in maniera insindacabile valutare la sussistenza dei presupposti per la separazione, non possono non rispettare i doveri che derivano dal loro stato di coniugi né regolare in totale libertà determinati rapporti essendo, per esempio, tenuti a rispettare alcuni obblighi come quello di mantenimento del coniuge separato privo di mezzi adeguati.
Da ciò deriva la nullità (cioè l'invalidità) – rilevabile dal giudice stesso e comportante l’esclusione dell’omologa – di un’eventuale clausola che comportasse l’esclusione di tale obbligo al mantenimento.
Nello stesso modo, accanto al controllo di legittimità, il giudice deve effettuare un controllo sul merito relativo alla salvaguardia degli interessi dei figli.
In caso, infatti, di contrasto con le disposizioni relative all’affidamento  e al mantenimento dei figli  il giudice riconvoca i coniugi indicando le modificazioni che gli stessi devono adottare nell’interesse della prole e in caso di “inidonea soluzione” può rifiutare l’omologazione.
 CompetenzaTorna su
 Per la domanda di separazione dei coniugi è competente il Tribunale:
  • del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi;
  • in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
  • del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.
     
 Il procedimento di omologazioneTorna su
 Il procedimento di omologazione della separazione consensuale è disciplinato in un unico articolo del Codice di Procedura Civile e, per questo, è necessario ricorrere all’applicazione di alcune norme relative alla separazione giudiziale, per quanto compatibili.
La domanda si propone con ricorso che obbliga il Presidente del Tribunale a fissare con decreto, entro cinque giorni dal deposito in cancelleria, il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
I coniugi sono obbligati a comparire personalmente davanti al Presidente.
Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se quest’ultima riesce il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione, se non riesce fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.
Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decide in merito all’omologazione in camera di consiglio e, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo (che è uno strumento per la soddisfazione dei diritti previsti dal decreto di omologazione)  e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
Se il giudice reputa le condizioni stabilite dai coniugi nell’accordo non conformi alle norme del codice e agli interessi dei figli indica le modifiche da apportare all’accordo che, se non vengono recepite, possono comportare il rifiuto dell’omologazione.
 Revisione delle condizioniTorna su
 Il decreto di omologazione non è idoneo a formare il giudicato: questo significa che le condizioni di separazione consensuale sono espressamente modificabili.
Nel caso, infatti, in cui mutino le circostanze di fatto e di diritto le condizioni possono essere rivisitate e ogni eventuale clausola contenente la rinuncia alla modifica delle stesse risulta totalmente inefficace.
La legge consente ai coniugi di chiedere al tribunale la modificazione dei provvedimentirelativi a loro ed ai loro figli, ammettendone la revisione qualora sussistano giustificati motivi, la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che ne richieda la modifica.
Queste circostanze che giustificano il mutamento delle condizioni possono essere:
  1. soggettivi (per esempio le condizioni di salute etc.);
  2. oggettivi (per esempio le sopravvenute precarie condizioni economiche etc.).
     
Se vi è accordo tra i coniugi gli stessi chiedono con ricorso l’omologa delle nuove condizioni con un procedimento simile alla separazione.
Se non vi è accordo si aprirà un procedimento che si concluderà con un decreto.
 Validità degli accordi non contenuti nel decreto di omologaTorna su
 Il verbale di omologazione non contiene sempre la disciplina completa degli accordi dei coniugi.
Spesso vengono conclusi patti integrativi o modificativi rispetto a quelli omologati e possono essere contestuali, antecedenti o successivi all’omologazione.
Circa l’ammissibilità e la validità di questi patti non c’è una posizione univoca; secondo alcuni, infatti, tali accordi (anche successivi) dovrebbero essere sottoposti ad omologa perché possano essere efficaci.
 RiconciliazioneTorna su
 Nulla impedisce ai coniugi separati di far cessare la separazione con la riconciliazione.
Nella pratica non sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
  • la consuetudine dei coniugi di riunirsi durante i fine settimana o in occasione delle vacanze
  • l’assistenza prestata al coniuge separato malato con visite giornaliere
  • la coabitazione nella stessa casa
  • la corresponsione di somme al coniuge separato
  • le visite agli amici comuni.
     
Viceversa, sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
  • la ripresa continuativa della convivenza in una nuova abitazione con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione
  • la ripresa continuativa della convivenza con ricevimento di amici e parenti e festeggiamento dell’anniversario di matrimonio.

 
Provvedimenti relativi ai figliTorna su
In fase di separazione vengono anche adottati i provvedimenti relativi ai figli.
Il d.lgs. 154/2013 ha introdotto gli artt. 337 bis e seguenti che disciplinano l’esercizio dellaresponsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
In particolare il legislatore si è occupato dei seguenti aspetti:
  1. diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza;
  2. esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi;
  3. obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione al loro reddito;
  4. assegnazione della casa coniugale in base all’interesse dei figli e tenendo conto del diritto di proprietà e della regolazione dei rapporti economici;
  5. ascolto del minore - salvo il caso in cui sia per lui dannoso o superfluo – qualora debbano essere presi provvedimenti che lo riguardano;
  6. obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel caso in cui essi non siano autosufficienti economicamente.


fonte: dirittierisposte.it