martedì 12 agosto 2014



Con questo nuovo Blog che ho creato vorrei approfondire l'aspetto normativo e giudiziario che riguarda la separazione dei coniugi e tutti gli apetti relativi alla stessa.
Spero possa essere utile a tutte quelle persone che mi chiedono quotidianamente chiarimenti in tal senso e che io invito sempre a rivolgersi ai loro Legali, che sicuramente sono più informati di me.

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma










La separazione dei coniugi

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione, quindi, è una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Infatti, intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l'obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole. La separazione può essere: - legale: si ha nel momento in cui si chiede l'intervento di un giudice e può essere consensuale o giudiziale; - di fatto: non comporta l'intervento di un giudice.

Torna suChe cosa è
La separazione è un rimedio alla crisi del matrimonio attraverso la quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: con essa, inoltre, vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.
 Separazione consensualeTorna su
 La separazione consensuale si ha non solo quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione, ma è necessario che tale accordo sia omologato dal Tribunale (ossia il giudice controlla,  valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi) .
Le parti che intendono separarsi in maniera consensuale devono, infatti, rivolgersi al giudice competente, il Presidente del Tribunale (anche senza l’assistenza di un avvocato), il quale, fissata l’udienza di comparizione degli stessi davanti a sé, tenta di conciliarli.
La separazione acquista efficacia con il provvedimento di omologazione che consiste in un controllo sulla legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi.
 Separazione giudizialeTorna su
 La separazione giudiziale è la seconda forma di separazione legale a cui si ricorre ogni volta in cui non si raggiunge un accordo tra i coniugi.
Si tratta di una causa che si conclude con una sentenza a seguito dello svolgimento di un procedimento promosso da uno solo dei coniugi (assistito necessariamente da un difensore) quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o tale da arrecare pregiudizi alla prole.
In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
 Separazione di fattoTorna su
 Il nostro legislatore si occupa solo della separazione legale.
Si può avere anche la separazione di fatto, cioè l’interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da un provvedimento emesso da un giudice ma voluta ed attuata dalle parti, in via di fatto, non per cause indipendenti dalla volontà dei coniugi (lontananza a causa di lavoro, degenza in ospedale ecc.), bensì sulla base di un accordo informale dei coniugi, o per il rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune, o semplicemente perché marito e moglie seguono il proprio destino disinteressandosi l’uno dell’altra.
La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e quindi ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.
 Abbandono del tetto coniugaleTorna su
 Un caso di separazione di fatto è quella del coniuge che si reca a vivere in un’altra dimora, in presenza o meno di un compagno diverso.
Se il coniuge si allontana avvisando l’altro della propria intenzione di separarsi (non deve essere necessariamente motivata) o in presenza di una giusta causa, non sussiste alcun reato motivato dal venir meno agli obblighi coniugali.
Sono esempi di giusta causa: la violenza fisica o verbale, il tradimento del coniuge convivente, ma anche una generica incompatibilità di carattere o incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della vita coniugale.
Se non si verificano alcune delle condizioni di cui sopra il coniuge può sporgere querela e far constatare alla forza pubblica il reato di abbandono del tetto coniugale.
 Effetti della separazioneTorna su
 Con la separazione personale dei coniugi (sia essa giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza.
Dal momento che il vincolo coniugale non si scioglie, tuttavia, continuano a sussistere alcuni doveri nascenti dal matrimonio.
Nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente debole, il dovere di assistenza materiale si trasforma nel suo diritto a ricevere un contributo al mantenimento, solitamente sottoforma di assegno mensile.

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli i doveri di ciascun coniuge rimangono invariati.
A seguito del d.lgs. 154/2013 è stato inoltre inserito un corpo normativo unico e comune per i rapporti genitoriali: i nuovi articoli da 337 bis a 337 octies diventano le norme di riferimento relative all’esercizio della responsabilità genitoriale per tutti i tipi di controversie in tema di separazione e divorzio e in caso di interruzione della convivenza tra partners non sposati.
I figli, in caso di separazione, hanno, infatti, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Anche i diritti di successione di un coniuge nei confronti dell'altro rimangono invariati, sino all'eventuale divorzio, a meno che non sia intervenuta separazione con addebito, nel qual caso il coniuge a carico del quale è stato posto l'addebito non ha diritti successori nei confronti del patrimonio dell'altro (salvo un assegno vitalizio a carico degli eredi, legatari e donatari, se già godeva degli alimenti).
Malgrado la separazione, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di mancato preavviso.
Secondo l’orientamento più diffuso, l’obbligo di fedeltà risulta attenuato, nel senso che non è ritenuto illecito il comportamento del coniuge separato che intrecci nuove relazioni sentimentali, mentre è incompatibile con i residui doveri  derivanti dal vincolo matrimoniale (che continua ad esistere) una condotta che possa risultare lesiva alla reputazione dell’altro coniuge.
Si scioglie la comunione legale, se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia e, di conseguenza, dopo la separazione, ogni acquisto rimarrà ricompreso esclusivamente nel patrimonio del coniuge che lo ha effettuato, senza giovare all'altro. 
Viene meno la presunzione di paternità
Il giudice, infine, può anche vietare alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso costituisca un pregiudizio per lo stesso e, nello stesso modo, può autorizzare la moglie a non utilizzare il cognome stesso, quando l’uso sia per lei pregiudizievole.
 RiconciliazioneTorna su
 Gli effetti della separazione cessano nel caso di riconciliazione dei coniugi.
Questa non richiede alcuna forma solenne e può avvenire, oltre che con un’espressa dichiarazione, anche di fatto, a seguito cioè di comportamenti non equivoci incompatibili con lo stato di separazione.
Non è sufficiente una riappacificazione generica o il ristabilimento di rapporti distesi e sereni (che possono esprimere il semplice raggiungimento di una relazione equilibrata tra coniugi) e neppure l’instaurazione di una frequentazione regolare (si pensi ai coniugi separati che, nell’interesse dei figli, trascorrano periodi di vacanza insieme), ma è necessaria la ricostituzione di una vera comunione di vita tra i coniugi.
Nel caso di riconciliazione la separazione può essere nuovamente pronunciata solo per fatti successivi alla riconciliazione stessa.
Conseguenza diretta della riconciliazione è la ricostituzione della comunione legaleeventualmente esistente tra i coniugi prima della separazione.

Fonte: dirittierisposte.it

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