martedì 12 agosto 2014

L'assegnazione della casa coniugale


Altro argomento di estrema utilità.. infatti l'assegnazione della casa coniugale è indiscutibilmente uno dei problemi più importanti da affrontare per la separazione. Ovviamente dopo il collocamento dei figli.
Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma






L'assegnazione della casa coniugale






L'assegnazione della casa coniugale (o familiare: il termine è da considerare sinonimo) è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o di divorzio dei coniugi volto ad assicurare al residuo nucleo familiare (coniuge affidatario e eventuali figli) la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Questo tema è comprensibilmente uno degli argomenti di maggior conflitto tra coniugi che stanno per separarsi tenuto conto che vengono a scontrarsi esigenze diverse: da un lato quella del coniuge non proprietario che vorrebbe continuare ad abitare nella casa che è centro dei suoi affetti, dall'altro quella del coniuge proprietario che vorrebbe tutelato il suo diritto di proprietà.


>Definizione
>Cos’è la casa coniugale
>Presupposti dell’assegnazione
>Mancanza di figli
>Posizione dell’assegnatario della casa coniugale
>Assegnazione parziale o comune dell’immobile
>Revoca del provvedimento di assegnazione

DefinizioneTorna su
 L’assegnazione della casa coniugale è finalizzata a preservare, nel caso di separazione dei coniugi, la continuità delle abitudini domestiche nell’immobile costituente l’habitat familiare.
In modo particolare ha lo scopo di proteggere i figli (qualora ci siano) dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
 Cos’è la casa coniugaleTorna su
 Il legislatore non ha fornito una definizione di casa coniugale nonostante tale termine sia dallo stesso utilizzato.
I giudici distinguono due significati:
  1. la casa intesa come il bene immobile in cui si è svolta la vita coniugale e familiare;
  2. il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza inteso in senso psicologico come nucleo domestico. 
La normativa relativa all’assegnazione della casa coniugale si riferisce a questa seconda interpretazione.
Caratteristiche della casa familiare sono: l’abitualità, la stabilità e la continuità nel godimento dell’immobile.
Conseguentemente oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza (escludendo seconde case o altri immobili di cui in coniugi potevano avere la disponibilità) comprendente anche tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature orientato ad assicurare le esigenze della famiglia.
 Presupposti dell’assegnazioneTorna su
Ai fini di creare  una armonizzazione della disciplina relativa alla filiazione e ai rapporti dei figli con i genitori il legislatore, attraverso il d.lgs. 154/2013, ha inserito un corpo normativo unico: i nuovi articoli da 337 bis a 337 octies diventano le norme di riferimento relative all’esercizio della responsabilità genitoriale per tutti i tipi di controversie in tema di separazione e divorzio e in caso di interruzione della convivenza tra partners non sposati.
In particolare, in tema di assegnazione della casa coniugale la finalità rimane quella di tutelare i figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
 Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire l’altro genitore.
Ci si è posti il problema se la presenza e la convivenza di figli (minorenni o maggiorenni) costituisca una condizione essenziale per il giudice per emanare un provvedimento di assegnazione della casa in sede di separazione o se, viceversa, l’assegnazione possa essere disposta anche in assenza di figli (per esempio per equilibrare la posizione economica dei due coniugi separati).
Secondo alcuni giudici l’assegnazione della casa familiare deve rappresentare non solo uno strumento di garanzia e di tutela dai figli ma anche un modo per proteggere il coniuge che non abbia un reddito adeguato.
Altri giudici in prevalenza e più di recente, però, ammettono l’assegnazione della casa di famiglia solo in presenza di figli.
 Mancanza di figliTorna su
 Al coniuge (non proprietario) non spetta generalmente il diritto all’assegnazione della casa coniugale.
Tuttavia, la questione si complica nel caso in cui il diritto di abitazione serva ad equilibrare i rapporti economici tra i coniugi e a soddisfare l’eventuale diritto al mantenimento (sussistente anche se mancano figli).
Come già si è detto in precedenza, alcuni giudici ritengono che l’assegnazione della casa coniugale può essere richiesta al giudice nell’ambito della domanda di mantenimento, ma presuppone un’esplicita istanza, in mancanza della quale non sussiste in capo al giudice stesso un dovere (e un potere) di assegnarla.
La maggioranza dei giudici esclude tale possibilità poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere soddisfatto solo quantificando la somma di denaro da versare e il Giudice non può imporre al debitore di estinguere il suo obbligo con l’assegnazione della abitazione.
 Posizione dell’assegnatario della casa coniugaleTorna su
 Qualificare la posizione giuridica del coniuge cui è assegnata la casa coniugale assume particolare rilevanza nel caso in cui l’altro coniuge sia il proprietario dell’immobile.
A tutela del’assegnatario è previsto espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione (è uno strumento per la soluzione di conflitti tra più soggetti acquirenti di diritti reali su determinati beni) nei registri immobiliari della Conservatoria (per renderlo opponibile a eventuali terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile).
Il diritto che l’assegnatario esercita sulla casa familiare viene fatto rientrare in tre categorie, a seconda dell’orientamento seguito:
  • diritto reale di abitazione (è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni della famiglia).
  • diritto del comodatario (il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè questa se ne serva per un tempo o  uso determinato, con l’obbligo di restituirla) che giustificherebbe il diritto di servirsi della casa adibita a residenza familiare fino a che non vengano meno i presupposti.
  • diritto personale di godimento non previsto esplicitamente dall’ordinamento: la maggioranza dei giudici fa ricadere in questo schema il diritto del coniuge assegnatario, che trova la sua fonte nel provvedimento del giudice.
Nell’ipotesi in cui i coniugi siano comproprietari della casa familiare e abbiano adeguati redditi, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi: le parti devono determinarsi liberamente e, qualora non trovino un accordo, possono chiedere la divisione dell’immobile.
 Assegnazione parziale o comune dell’immobileTorna su
In alcuni casi, quando la situazione concreta lo consente (per esempio l’immobile è molto grande) i giudici hanno ammesso l’assegnazione parziale della casa familiare suddividendola tra i coniugi e dividendola in due separate unità abitative.
Il fine principale è quello di consentire ai figli minori di mantenere rapporti significativi e paritari con entrambi i genitori cui sono affidati.
L’assegnazione parziale non può essere disposta nei casi in cui l’immobile non sia materialmente divisibile, per struttura o per ridotte dimensioni, o anche quando vi sia tra i coniugi un’insanabile conflittualità.
 Revoca del provvedimento di assegnazioneTorna su
 Il diritto di godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario vene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale o conviva o contragga nuovo matrimonio.
La revoca può anche verificarsi quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento: per esempio, il raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica dei figli o la morte del coniuge assegnatario.
L’estinzione del diritto di abitazione non è automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarato dopo aver valutato l’interesse dei figli.

fonte: dirittierisposte.it

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