lunedì 18 agosto 2014

Gli alimenti.



Sempre nell'ottica di raccogliere nozioni utili nell'ambito della separazione coniugale, in questo post allego una spiegazione molto esaustiva sul tema degli alimenti da corrispondere al coniuge.
Questo è un argomento molto delicato in quanto, nella mia professione di Investigatore Privato a Roma, noto pressochè quotidianamente che molte separazioni finiscono da consensuali in giudiziali, proprio per il mancato accordo tra le parti nell'entità degli alimenti da corrispondere/ricevere.
Ovviamente ho notato che anche questo è usato come arma "punitiva" dal coniuge tradito e/o abbandonato.. Massimiliano Altobelli - Detective Privato a Roma .



Gli alimenti.





Gli alimenti consistono in una prestazione a carattere patrimoniale (versamento di una somma di denaro) effettuata da un soggetto obbligato (in primo luogo il coniuge), sulla scorta del principio di reciproca assistenza e solidarietà all'interno del gruppo familiare, nei confronti di un beneficiario che versa in stato di bisogno. L'obbligo non sorge se non vi è una persona che si trova in stato di bisogno ed è impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento non potendo (per i più svariati motivi) lavorare.

>Che cosa sono
>Presupposti per ottenere gli alimenti
>Caratteristiche degli alimenti
>Differenza tra assegno di mantenimento e alimenti
>Ordine degli obbligati
>Calcolo dell’assegno alimentare
>Revisione dell’obbligazione alimentare

 Che cosa sonoTorna su
 Gli alimenti sono una forma di assistenza economica che, in caso di separazione o divorzio, il coniuge economicamente più agiato versa nei confronti del coniuge più svantaggiato per il soddisfacimento dei bisogni base.
 Presupposti per ottenere gli alimentiTorna su
 Presupposto del diritto agli alimenti è l’impossibilità da parte di uno dei coniugi di provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento economico perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli.
Il coniuge agiato ha il dovere di assicurare a quello più svantaggiato una cifra sufficiente da utilizzare per i bisogni primari.
I criteri su cui si fonda la legittima richiesta per chiedere gli alimenti sono:
  1. lo stato di bisogno oggettivo in cui si trova il coniuge (per esempio non può far fronte alle spese minime della vita quotidiana come il vitto e l’alloggio);
  2. l’impossibilità lavorativa, cioè quando l’alimentando non è nelle condizioni di poter lavorare non perché non voglia ma perché, per esempio, non lo ha mai fatto, non ha più l’età per farlo, ha problemi di salute o a trovare il giusto impiego in base alle proprie attitudini. Al pari di quanto accade per l’assegno di mantenimento la capacità lavorativa viene valutata caso per caso anche per l’assegno alimentare.
  3. l’altro coniuge è in grado di pagare gli alimenti.

Caratteristiche degli alimentiTorna su
 L’obbligo di prestare gli alimenti, per le finalità e per i presupposti a cui è condizionato, ha carattere strettamente personale: cessa con la morte di uno dei due soggetti (intrasmissibile a causa di morte); il beneficiario non può cedere ad altri il proprio credito (incedibile) né questo può formare oggetto di pignoramento (ossia non può essere “vincolato” per soddisfare altre pretese creditorie).
Inoltre, nella disciplina degli alimenti, vige il divieto della compensazione.
Se l’avente diritto agli alimenti fosse debitore verso l’obbligato, quest’ultimo non potrebbe rifiutare di prestare gli alimenti in forza del suo credito: chi si trova in stato di bisogno deve essere soccorso e soddisfatto in quanto l’obbligo alimentare ha natura principale rispetto a qualsiasi altro obbligo di pagamento.
L’obbligo alimentare, infine, opera per il futuro: gli alimenti sono dovuti  dal giorno della domanda formulata al giudice per il loro ottenimento o da quando il soggetto obbligato è stato intimato ad adempiere.
 Differenza tra assegno di mantenimento e alimenti  Torna su      
 Il diritto al mantenimento è relativo alla prestazione a favore del coniuge economicamente debole di tutto quello che risulta indispensabile alla conservazione del tenore di vita assunto in costanza  di matrimonio.
Esso spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione.
Fondamento del diritto agli alimenti è, viceversa, lo stato di bisogno in cui versa il coniuge che risulta privo di mezzi e impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte,  tramite lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le differenze salienti tra assegno di mantenimento e alimenti possono essere così sintetizzate:
  1. l’assegno di mantenimento viene elargito solo nel caso in cui non ci sia addebito di separazione, mentre quello alimentare anche in caso di addebito;
  2. l’assegno di mantenimento viene versato indipendentemente dallo stato di bisogno del beneficiario, quello alimentare si fonda proprio sul presupposto dello stato di bisogno del coniuge che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  3. a differenza dell’assegno di mantenimento che è sempre rinunciabile (i coniugi possono decidere di non versarlo o di versarlo in un’unica soluzione), quello alimentare è espressamente irrinunciabile;
  4. l’assegno di mantenimento può essere richiesto anche nel caso in cui l’avente diritto lavori ma guadagni poco, quello alimentare solo se il destinatario non lavora e non sia nelle condizioni di poterlo fare.

Ordine degli obbligatiTorna su
 Vi è un ordine tra gli obbligati agli alimenti: la legge stabilisce infatti una graduatoria tenendo conto dell’intensità del vincolo parentale; l’alimentando, nel richiedere la prestazione, deve seguire tale gerarchia.
I soggetti obbligati sono:
  1. il coniuge, sulla scorta del principio di assistenza morale e materiale della famiglia fondata sul matrimonio, il cui obbligo permane anche nell’ipotesi in cui coniugi si separino;
  2. i figli  (nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, anche adottati);
  3. i genitori, gli ascendenti prossimi (per esempio i nonni) e gli adottanti;
  4. gli affini e, in particolare, il genero e la nuora con precedenze sul suocero e la suocera;
  5. i fratelli.
Nell’ipotesi in cui vi siano più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto a corrispondere in maniera concorrente gli alimenti proporzionalmente alle condizioni economiche: i giudice può disporre temporaneamente l’obbligazione a carico di uno solo degli obbligati.
 Calcolo dell’assegno alimentareTorna su
 L’entità della’assegno alimentare viene stabilita tenendo conto, da un lato, del bisogno di chi richiede gli alimenti, dall’altro, delle condizioni economiche di chi li deve somministrare.
L’assegno in questione deve essere idoneo a coprire vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, nonché tutti quei beni idonei a garantire una vita dignitosa all’alimentando.
L’obbligo che sorge ha come limite quello di non dover superare le esigenze di vita dell’alimentando: questo criterio non è assoluto ma relativo, avuto riguardo alla sua posizione sociale.
L’adempimento dell’obbligo alimentare può consistere, alternativamente e a scelta del creditore, nella corresponsione di un emolumento periodico o nell’accoglimento dell’alimentando in casa (da precisare che non è un’alternativa tassativa in quanto il beneficiario degli alimenti può rifiutare di essere ospitato in casa dell’obbligato).
Il giudice, inoltre, può fissare, in attesa di stabilire il modo e la misura degli alimenti, il versamento di un assegno provvisorio.
 Revisione dell’obbligazione alimentareTorna su
Il versamento degli alimenti deve adeguarsi al bisogno del coniuge in difficoltà e alle condizioni economiche del coniuge obbligato e, per questo motivo, non ha una durata prestabilita ed una misura determinata: esso può cessare se viene meno lo stato di bisogno o, se mutano le condizioni economiche, può essere ridotto o aumentato.
Anche la condotta del coniuge può influire sulla modificazione dell’importo degli alimenti: se , infatti, il coniuge che ne beneficia assume nel tempo una condotta riprovevole o disordinata, l’altro può chiedere la riduzione della cifra che può, in ogni momento essere modificata.
Su istanza della parte interessata, infatti, il giudice può disporre la modifica o la revoca dei provvedimenti relativi all’assegno in questione come pure può, in caso di inadempienza di uno dei coniugi, disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato, oppure ordinare ad un terzo (datore di lavoro, enti pensionistici …) che una parte delle somme di denaro che, periodicamente, corrispondono all’obbligato, siano versate direttamente all’avente diritto per la soddisfazione del credito.

fonte: dirittierisposte.it

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