domenica 17 agosto 2014

La separazione consensuale


La separazione consensuale è la separazione che la maggior parte delle persone sarebbero intenzionate a fare, ma il problema, dalla mia esperienza, è che ci vorrebbe buon senso da entrambe le parti. Questo è molto molto difficile.
La separazione, a mio avviso, andrebbe trattata come una "trattativa" dove si dovrebbe cercare di uscire ottenendo e concedendo qualcosa. A parole è fattibile, ma dal vero diventa più complesso. Infatti subbentrano nel discorso e quindi nella "trattativa" i rancori e gli eventuali torti che si ritiene di aver subito.
Allora la separazione divenda un modo per "vendicarsi" per "far valere le proprie ragioni" nei confronti del coniuge, spesso sottovalutando gli interessi dei figli e i propri interessi pratici.
Ma questo è.
A volte dico ai Clienti: Bisogna interpretare la separazione come un "grave incidente stradale" dove ci si salva, ma "si contano i danni"..

Massimiliano Altobelli - Investigatore Privato a Roma



La separazione consensuale




La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti sul patrimonio, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale) ed acquista efficacia con un provvedimento emesso dal Tribunale, l'omologa (in pratica il Tribunale si limita a validare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente).

>Che cosa è
>L’omologazione
>Competenza
>Il procedimento di omologazione
>Revisione delle condizioni
>Validità degli accordi non contenuti nel decreto di omologa
>Riconciliazione
>Provvedimenti relativi ai figli

 Che cosa èTorna su
 La separazione consensuale è un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d'accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti quando cessa la convivenza: quindi, sono d'accordo su come regolare l'affidamento dei figli, la loro dimora abituale ed il diritto di visita del genitore col quale non coabitano; l'assegnazione della casa coniugale; il contributo al mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole; le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali.
E’ la forma di separazione legale sicuramente preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra i coniugi (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.
 L’omologazioneTorna su
 La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione da parte del Tribunale che è un atto di controllo relativo alla legittimità della separazione, vale a dire sull’esistenza e la validità del consenso prestato dai coniugi e la compatibilità delle condizioni con la legge e con i principi di ordine pubblico.
Nonostante le parti, infatti, possano in maniera insindacabile valutare la sussistenza dei presupposti per la separazione, non possono non rispettare i doveri che derivano dal loro stato di coniugi né regolare in totale libertà determinati rapporti essendo, per esempio, tenuti a rispettare alcuni obblighi come quello di mantenimento del coniuge separato privo di mezzi adeguati.
Da ciò deriva la nullità (cioè l'invalidità) – rilevabile dal giudice stesso e comportante l’esclusione dell’omologa – di un’eventuale clausola che comportasse l’esclusione di tale obbligo al mantenimento.
Nello stesso modo, accanto al controllo di legittimità, il giudice deve effettuare un controllo sul merito relativo alla salvaguardia degli interessi dei figli.
In caso, infatti, di contrasto con le disposizioni relative all’affidamento  e al mantenimento dei figli  il giudice riconvoca i coniugi indicando le modificazioni che gli stessi devono adottare nell’interesse della prole e in caso di “inidonea soluzione” può rifiutare l’omologazione.
 CompetenzaTorna su
 Per la domanda di separazione dei coniugi è competente il Tribunale:
  • del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi;
  • in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
  • del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.
     
 Il procedimento di omologazioneTorna su
 Il procedimento di omologazione della separazione consensuale è disciplinato in un unico articolo del Codice di Procedura Civile e, per questo, è necessario ricorrere all’applicazione di alcune norme relative alla separazione giudiziale, per quanto compatibili.
La domanda si propone con ricorso che obbliga il Presidente del Tribunale a fissare con decreto, entro cinque giorni dal deposito in cancelleria, il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
I coniugi sono obbligati a comparire personalmente davanti al Presidente.
Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se quest’ultima riesce il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione, se non riesce fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.
Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decide in merito all’omologazione in camera di consiglio e, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo (che è uno strumento per la soddisfazione dei diritti previsti dal decreto di omologazione)  e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
Se il giudice reputa le condizioni stabilite dai coniugi nell’accordo non conformi alle norme del codice e agli interessi dei figli indica le modifiche da apportare all’accordo che, se non vengono recepite, possono comportare il rifiuto dell’omologazione.
 Revisione delle condizioniTorna su
 Il decreto di omologazione non è idoneo a formare il giudicato: questo significa che le condizioni di separazione consensuale sono espressamente modificabili.
Nel caso, infatti, in cui mutino le circostanze di fatto e di diritto le condizioni possono essere rivisitate e ogni eventuale clausola contenente la rinuncia alla modifica delle stesse risulta totalmente inefficace.
La legge consente ai coniugi di chiedere al tribunale la modificazione dei provvedimentirelativi a loro ed ai loro figli, ammettendone la revisione qualora sussistano giustificati motivi, la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che ne richieda la modifica.
Queste circostanze che giustificano il mutamento delle condizioni possono essere:
  1. soggettivi (per esempio le condizioni di salute etc.);
  2. oggettivi (per esempio le sopravvenute precarie condizioni economiche etc.).
     
Se vi è accordo tra i coniugi gli stessi chiedono con ricorso l’omologa delle nuove condizioni con un procedimento simile alla separazione.
Se non vi è accordo si aprirà un procedimento che si concluderà con un decreto.
 Validità degli accordi non contenuti nel decreto di omologaTorna su
 Il verbale di omologazione non contiene sempre la disciplina completa degli accordi dei coniugi.
Spesso vengono conclusi patti integrativi o modificativi rispetto a quelli omologati e possono essere contestuali, antecedenti o successivi all’omologazione.
Circa l’ammissibilità e la validità di questi patti non c’è una posizione univoca; secondo alcuni, infatti, tali accordi (anche successivi) dovrebbero essere sottoposti ad omologa perché possano essere efficaci.
 RiconciliazioneTorna su
 Nulla impedisce ai coniugi separati di far cessare la separazione con la riconciliazione.
Nella pratica non sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
  • la consuetudine dei coniugi di riunirsi durante i fine settimana o in occasione delle vacanze
  • l’assistenza prestata al coniuge separato malato con visite giornaliere
  • la coabitazione nella stessa casa
  • la corresponsione di somme al coniuge separato
  • le visite agli amici comuni.
     
Viceversa, sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
  • la ripresa continuativa della convivenza in una nuova abitazione con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione
  • la ripresa continuativa della convivenza con ricevimento di amici e parenti e festeggiamento dell’anniversario di matrimonio.

 
Provvedimenti relativi ai figliTorna su
In fase di separazione vengono anche adottati i provvedimenti relativi ai figli.
Il d.lgs. 154/2013 ha introdotto gli artt. 337 bis e seguenti che disciplinano l’esercizio dellaresponsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
In particolare il legislatore si è occupato dei seguenti aspetti:
  1. diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza;
  2. esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi;
  3. obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione al loro reddito;
  4. assegnazione della casa coniugale in base all’interesse dei figli e tenendo conto del diritto di proprietà e della regolazione dei rapporti economici;
  5. ascolto del minore - salvo il caso in cui sia per lui dannoso o superfluo – qualora debbano essere presi provvedimenti che lo riguardano;
  6. obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel caso in cui essi non siano autosufficienti economicamente.


fonte: dirittierisposte.it

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